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Le norme che regolano i doveri, i diritti e le competenze delle RSU sono contenute nell’ “Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni”, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali in data 7-8-1998.

La RSU è un organo di rappresentanza collegiale che, in mancanza di unanimità,decide a maggioranza ed esprime un solo voto.

La composizione della RSU è determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

Elezione: gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale e da quel momento entrano in carica, senza alcuna ulteriore formalità.

Durata dell'incarico: 3 anni, al termine dei quali la Rsu decade. Non essendo prevista la proroga, le nuove elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato.

Incompatibilità. E' prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità.

Dimissioni:

Decadenza. Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti il primo dei non eletti nella stessa lista. Se decade o si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la Rsu e si procede a nuove elezioni. In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano - entro 5 giorni con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.
Durante tale periodo le relazioni sindacali -compresa la contrattazione- si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la Rsu rimasti in carica.