Le Rsu fruiscono dei diritti sindacali appresso elencati. Il loro utilizzo viene deciso dalla stessa Rsu. Se non c'è accordo tra i componenti, si decide a maggioranza.

Come si calcolano

  • per ogni anno scolastico il monte ore è costituito da 30 minuti per ogni dipendente a tempo indeterminato; in una scuola che abbia 100 dipendenti, la Rsu ha diritto a 3.000 minuti di permesso, corrispondenti a 50 ore;
  • se la durata dell'unità didattica è inferiore a 60 minuti, il permesso si calcola sui minuti che costituiscono l'unità didattica e non sull'ora intera.

Come si utilizzano. Il monte ore così determinato è attribuito alla Rsu nel suo insieme e viene utilizzato dalla stessa Rsu (attraverso un regolamento interno) in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell'anno scolastico, con le seguenti possibili finalizzazioni:

  • per le attività connesse al ruolo delle Rsu, comprese le relazioni sindacali con il dirigente che si svolgono -di norma- al di fuori dell'orario di lavoro, oppure -se è ritenuto opportuno- utilizzando le ore di permesso;
  • per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali; per questo particolare tipo di impegno è possibile attribuire un certo numero di ore ad ogni singolo componente la Rsu, che le utilizza autonomamente per i rapporti con il sindacato.

Cumulo delle ore di permesso.

  • Il docente Rsu, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 giorni all'anno e per non più di 5 giorni ogni due mesi.
  • Il personale ATA eletto Rsu può cumulare fino a 20 giorni di permesso all'anno, senza sostituzione.

Per ottenere i permessi:

  • la comunicazione va presentata per iscritto al dirigente che ne prende atto, registra le ore utilizzate e verifica il rispetto dei vincoli previsti per il cumulo; è opportuno che la comunicazione pervenga al dirigente in tempo utile per facilitare la predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario, al fine di limitare il più possibile disagi agli studenti ed alle famiglie;
  • l'eventuale impedimento dell'uso del permesso deve essere immediatamente comunicato e adeguatamente motivato alla Rsu da parte del dirigente che -in caso contrario- è passibile di denuncia per comportamento antisindacale.

Cumulo di permessi di diversa origine e natura.

Ogni componente la Rsu, in aggiunta ai permessi che gli competono per tale funzione, può fruire degli altri permessi che gli derivano da eventuali incarichi che ricopre nell'ambito di sindacati rappresentativi o nell'ambito del Decreto Leg.vo 626 sulla sicurezza; se -per esempio- è stato designato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli spettano anche le 40 ore annue di permesso retribuito stabilito nell'art. 73, c. 2. lettera "g" del CCNL.